Comunicato della polizia locale di Olevano Romano sul nuovo decreto in vigore 11 aprile 2020

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Sabato 11 aprile è stato pubblicato su G.U. il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020, che entrerà in vigore da domani 14 aprile p.v. abrogando tutti i precedenti decreti dell’8, 9, 11, 22 marzo e 01 aprile 2020. Sostanzialmente è una sorta di “Testo Unico” che compendia tutte le principali misure contenute nei precedenti provvedimenti le quali resteranno in vigore fino al 03 maggio 2020 Con l’entrata in vigore del suddetto decreto, l’Ordinanza sindacale nr.11 del 28.03.2020 verrà a scadere automaticamente dal prossimo martedì 14 aprile, poiché fondava i suoi presupposti sui decreti abrogati e, nel suo dispositivo, prevedeva che la sua efficacia sarebbe cessata con l’emanazione dei nuovi provvedimenti del governo.

Apertura librerie cartolerie e negozi di abbigliamento bambini

Il decreto del 10 aprile, come già accennato, non fa altro che compendiare tutte le misure fin qui già adottate e note, con l’unica eccezione che consentirà la riapertura delle cartolerie, librerie e negozi di abbigliamento per bambini. Su quest’ultimo punto apro una parentesi perché il commercio al dettaglio di abbigliamento ha, genericamente, codice Ateco 47.7. La tipologia di esercizio che può essere aperta al pubblico però è esclusivamente la sottocategoria codice Ateco 47.71.20 ovvero “commercio al dettaglio di confezioni per bambini e neonati” e non anche il 47.71.10 che riguarda il “commercio al dettaglio di confezioni per adulti”. Ne consegue che, ove le due tipologie dovessero coesistere nella stessa ditta, la parte di negozio destinata all’abbigliamento per adulti dovrà essere inibita.

Per il resto nulla cambia in ordine all’obbligo di permanere in casa, alla limitazione degli spostamenti, alle attività commerciali chiuse e a quelle consentite.
Le uscite per gli acquisti di generi alimentari e di prima necessità, ad eccezione di quelle per i farmaci salvavita urgenti (che dovranno essere documentate), vanno limitate ad un solo componente del nucleo familiare, non più di una volta al giorno e per un massimo di due volte alla settimana.
L’eventuale presenza di seconda persona nell’auto può essere consentita esclusivamente nell’ambito dello stesso nucleo familiare ove la presenza di un accompagnatore sia indispensabile o necessaria (es: motivi di salute, accompagnare soggetto non deambulante, donna in stato di gravidanza, soggetto privo di patente che deve spostarsi necessariamente etc.), ovvero al di fuori del nucleo familiare per spostamenti in ambito lavorativo. La presenza di persona in più o fuori dai casi appena indicati non è ritenuta situazione di necessità.


Considerato che nel decreto non risulta altrimenti disciplinato, come già previsto nelle precedenti disposizioni normative è ritenuta situazione di necessità lo spostamento dalla propria abitazione con l’animale d’affezione, per le sue esigenze fisiologiche, purché in prossimità della propria abitazione.
Con riferimento all’art.1 comma 1 lett.aa) del decreto, resta consentita la sola ristorazione (codice Ateco 56.10) con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie. Ciò si intende operante anche nei giorni festivi. I prodotti di gelateria e pasticceria (anch’essi con codice Ateco 56.10) rientrano nella possibilità di consegna a domicilio. Saranno oggetto di controllo le modalità di confezionamento e trasporto degli alimenti, la documentazione fiscale, l’identità del corriere che dovrà essere il titolare o un dipendente registrato (e ciò dovrà essere autocertificato).
Tutte le attività commerciali di cui all’art.1 (e Allegati 1 e 2) del decreto, normalmente aperte, sono chiuse la domenica ed i giorni festivi, con eccezione delle farmacie di turno e delle edicole, essendo ancora vigente in tal senso l’indirizzo Regionale, fermo restando il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

Non essendo stato specificato nel testo normativo, resta fermo che nelle rivendite di tabacchi è sempre vietato l’uso di apparecchi da intrattenimento e per il gioco.

Con riferimento all’art.1 comma 1 lett.z) del decreto, restano chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, tutti mercati (da intendersi sia su aree pubbliche, private aperte al pubblico, che nelle strutture coperte) 


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